Stop bullismo e cyberbullismo

Il Liceo Scientifico Statale "Tullio Levi Civita  si propone di dare piena attuazione alla recente normativa (legge 29 maggio 2017, n.71Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo" e  legge n. 70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione  e  contrasto  del  bullismo e del cyberbullismo"), che si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con un strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.

SINTESI della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71  e  legge n. 70 del 17 maggio 2024

 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e bullismo.

 1.     DI CHE PARLIAMO?

Con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo. 

La legge n.70  estende espressamente l’applicazione della legge del 2017 anche al bullismo. Una delle principali novità è, infatti, l’introduzione della definizione di “bullismo”, che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Prevede il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti.

 2.     COSA PREVEDE LA LEGGE n. 71/2017?

La legge consente ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).

 3.     COME SI PUÒ AGIRE?

Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L’istanza può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.

 4.     COSA SUCCEDE DOPO CHE LA RICHIESTA E’ STATA INVIATA?

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge. Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione. Nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall’Autorità potranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice privacy. 

 5.     LE MISURE 

Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594 (Ingiuria - depenalizzato ma costituisce Illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie  da 100 a 8.000 euro, 595 ( diffamazione) e 612  ( minaccia) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali mediante la rete internet, scatta l'ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente,  varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti. Un’altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui. Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. 

 

LINK DI RIFERIMENTO:

 https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/stop-cyberbullismo-campagna-di-comunicazione-istituzionale/

https://famiglia.governo.it/media/1386/toolkit_cyberbullismo_blu_300119_02.pdf